1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
2. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti,